FONDO ASSISTENZA

Mutualizza i costi contrattuali che le aziende artigiane devono sostenere nei casi di malattia, infortunio, maternità, ecc.

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FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Sostiene le imprese nei casi di calamità naturali, mancanza di lavoro, ecc. per la salvaguardia del patrimonio di professionalità delle imprese e dei loro dipendenti.

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FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

PRESTAZIONI FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

A) Sostegno al Reddito (Art. 14).
B) Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 22)
C) Formazione (Art. 23)
D) Sostegno all’occupazione (Art. 27)

CONTRIBUTI DOVUTI

Il Fondo viene alimentato da un contributo dell’0,60% sul monte salari lordo; di cui l’0.40% a carico dell’azienda e lo 0,20% a carico dei lavoratori dipendenti.
Nel caso di ricorso al Fondo Sostegno al Reddito, le aziende verseranno un contributo addizionale pari a:

> 6% nei casi di sospensione di cui all’art.14 lettere C. D. E.
> 3% nei casi di sospensione di cui all’art.14 lettere A1. A2. B. F.

L’addizionale viene calcolata sul monte complessivo delle prestazioni.

• La quota di contributo dello 0,40 % (0,20 % imprese + 0,20 % dipendenti) e il contributo addizionale saranno destinati agli interventi in sostegno del reddito dei lavoratori.
• La quota di contributo dello 0,20 % sarà destinato agli interventi in sostegno delle imprese artigiane

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di cui al precedente articolo 11 decorrono successivamente trascorso il periodo di carenza di 3 mesi dalla data di iscrizione. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedono nuovamente l’iscrizione all’Ente.

SOSTEGNO AL REDDITO

Può essere richiesto nella misura di 80 ore nell’arco del mese e potrà essere integrato non contestualmente alla prestazione prevista ed erogata tramite FSBA/EBRET.

In applicazione dell’accordo sindacale 05/12/1990 e successive modifiche ed integrazioni (accordi sindacali 30/09/1993 e 27/11/1994 e del 10/03/2010) le aziende, in caso debbano ridurre, sospendere in tutto o in parte la propria attività, possono chiedere l’intervento del fondo sostegno al reddito il quale, nei casi di interruzione dell’attività produttiva, interviene come segue (cause integrabili):

a1) - Eventi atmosferici che coinvolgano imprese aventi sede fissa e che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell’attività;
a2) - Eventi atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio ecc.) che impediscano di svolgere la propria mansione ai lavoratori impiegati in cantieri esterni alla sede dell’azienda e impossibilitati a svolgere altra attività lavorativa all’interno.
b) - interruzione dell'erogazione delle Fonti Energetiche causata da fattori e soggetti esterni all’impresa;
c) - mancanza di Lavoro;
d) - riconversioni derivanti da ristrutturazioni aziendali e processi di innovazioni tecnologica interni all’impresa;
e) - sospensioni derivanti da interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui singoli luoghi di lavoro;
f) - gravi calamità (es. incendio, sisma, allagamento, ecc.).

INTERVENTO

• Integrazione dell’80% della retribuzione lorda, normalmente corrisposta, per un periodo massimo di 9 settimane ad azienda nell’arco dei 12 mesi precedenti.
• Tale limite è esteso a 13 settimane ad azienda nell’arco dei 12 mesi precedenti, nella ipotesi in cui l’azienda, nell’anno solare precedente, non abbia fatto ricorso all’intervento del FSR.
• Il periodo massimo di intervento (9 o 13 settimane) va calcolato nei dodici mesi precedenti ed esso sarà autorizzato per il numero delle settimane e/o giorni costituenti la differenza tra le 9/13 settimane e quanto già goduto nei 12 mesi precedenti.
• Nei casi di grave crisi settoriale, non legata a fenomeni stagionali o ciclici, di riconversione, di gravi calamità – eccezionalmente - l’intervento può essere esteso fino a 26 settimane ad azienda, su parere della Commissione Sostegno al Reddito.
• Per eventi atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio, etc.) che impediscano di svolgere la propria mansione ai lavoratori impiegati in cantieri esterni alla sede dell’azienda e impossibilitati a svolgere altra attività lavorativa all’interno, l’intervento è limitato a 2 settimane ad azienda, nell’arco dei 12 mesi precedenti.

RICHIESTA DI INTERVENTO NEL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE AL SOSTEGNO AL REDDITO

Per le aziende di nuova iscrizione, nel caso faccia ricorso al FSR nei primi 12 mesi, saranno autorizzati interventi in dodicesimi e l’eventuale periodo di carenza iniziale (3 mesi) è considerato utile ai fini di tale calcolo.

RATEI 13° E 14° MENSILITÀ

Per i periodi di intervento (sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa) i lavoratori matureranno i ratei (13° e 14° se spettante) per intero. I ratei verranno corrisposti direttamente dall’azienda nei periodi contrattualmente stabiliti.

PROCEDURA PER OTTENERE L’INTERVENTO DEL SOSTEGNO AL REDDITO ED IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 14

Prima di attivare la procedura per il ricorso al Sostegno al Reddito o, al massimo, entro il primo giorno di sospensione, la ditta deve darne comunicazione (anche a mezzo fax, mail info@cia.si.it, pec: ciasiena@legamail.it) all'Ente medesimo (Mod. 20/1).
Le prestazioni in favore dei lavoratori dipendenti, dovranno essere erogate dall’azienda dopo aver ottenuto regolare autorizzazione.

Le richieste di autorizzazione, formulate su apposito stampato (Mod. 20/3), dovranno pervenire all’Ente, a pena di decadenza, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di inizio dell’evento correlate da:

- verbale d’accordo sindacale (Mod. 20/2) redatto tra l’azienda ed il sindacato dei lavoratori da cui risulti il motivo per cu i si fa ricorso al Sostegno al Reddito, il numero dei dipendenti ed il periodo e/o i giorni per cui si richiede l’intervento. In tale atto deve altresì risultare se al 31 Dicembre dell’anno precedente alla richiesta di intervento risultassero ferie non godute, che dovranno necessariamente essere utilizzate prima di attivare l’intervento del Sostegno al Reddito, salvo eventi atmosferici e gravi calamità.
- copia del libro presenze ove siano evidenziate le settimane e/o i giorni di assenza a causa del verificarsi dell’evento.

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

La Commissione del Sostegno al Reddito all’uopo preposta, esamina le pratiche ed autorizza l’intervento per il periodo e/o giorni richiesti al netto delle eventuali ferie non godute dell’anno precedente, risultanti dal verbale sindacale allegato alla richiesta di intervento e a condizione che:

- il lavoratore sia iscritto all’Ente;
- la pratica e la relativa documentazione e le motivazioni siano ritenute complete ed idonee. Avverso le decisioni della Commissione del Sostegno al Reddito è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa Integrazione Assistenza da presentarsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di diniego.

RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI EROGATE DALLE AZIENDE

La richiesta di rimborso delle prestazioni redatte su appositi moduli (Mod. 20/4) deve essere presentata all’Ente entro 90 giorni dall’inizio del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l’autorizzazione corredata: dalle copie delle buste paga dei lavoratori ove sia evidenziato l’importo delle prestazioni erogate; dalla copia del DM/10 INPS quietanzato relativo al mese in cui sono stati pagati i contributi sulle prestazioni.
Il diritto al rimborso decade se richiesto oltre il termine di cui al primo capoverso del presente articolo.

LIQUIDAZIONE DELLE PRATICHE DI RIMBORSO

Esaminate le richieste di rimborso, riscontrata la loro regolarità formale e sostanziale, le pone in liquidazione provvedendo a maggiorare gli importi dovuti per le mensilità aggiuntive ( 13° e 14° se spettante), detraendo quanto dovuto dall’azienda stessa per il contributo addizionale ai sensi dell’art. 12, rimborsando il 60% dei contributi Inps a carico dell’azienda gravanti sulle prestazioni del Fondo concesse ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 14 e del rateo (13^ e 14^ e spettante) maturato nei periodi di intervento.
L’autorizzazione è valida a condizione che vi sia la ripresa produttiva per un periodo non inferiore a trenta giorni per tutto il personale in forza all’inizio del periodo di sospensione; in caso contrario o qualora le richieste risultassero in tutto o in parte inesatte o infondate l’autorizzazione già concessa sarà revocata. In tal caso l’azienda è tenuta a restituire quanto eventualmente ricevuto.

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dell’impresa nei sottoelencati casi mediante concessione di contributi.

a) Consulenze aziendali
b) Interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro;

Consulenze aziendali;

Il contributo erogato ad ogni singola impresa viene fissato nella misura del 25% del costo sostenuto con un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 2.600,00 annui. Le spese di importo inferiore a Euro 800,00 non sono ammesse a contributo.
- se l'intervento riguarda la certificazione di sistemi di qualità secondo le norme UNI EN ISO serie 9001 e UNI EN ISO serie 14.001, 45001 e altre certificazioni di sistemi di gestione aziendale vengono ammessi a contributo i costi relativi alla consulenza ed i costi sostenuti per l'ottenimento del certificato di qualità, a certificazione ottenuta;
- se l'intervento riguarda la riqualificazione aziendale, vengono ammessi a contributo i costi relativi alla consulenza ed all'eventuale costo sostenuto per l'ottenimento dei relativi attestati da Società autorizzate (SOA).
Il contributo viene concesso quindi esclusivamente per il rilascio della certificazione e non per il mantenimento, né per l’implementazione della medesima.

• Documentazione per il rimborso:

1. domanda al Fondo Sostegno al Reddito sul Mod. 24;
2. copia della fattura del consulente riportante analiticamente il tipo di consulenza eseguita e copia dello studio ricevuto.
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati all’Ente entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.

Interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;

• Intervento agevolativo: le agevolazioni possono essere ottenute a fronte di investimenti che per la loro natura siano destinate esclusivamente alla finalità di bonifica ambientale ed in genere per il miglioramento e la salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro.
• Il contributo viene fissato nella misura del 10% del costo sostenuto con un minimo di Euro 260,00 ed un massimo di Euro 1.300,00 annui. Le spese di importo inferiore a Euro 2.600,00 non sono ammesse a contributo.

• Documentazione per il rimborso:

1. domanda all’Ente sul Mod. 23
2. copia del certificato della Camera di Commercio di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda al Fondo Sostegno al Reddito;
3. relazione dell’imprenditore attinente la necessità e/o opportunità dell’esecuzione dell’investimento;
4. copia delle prescrizioni (se esiste) dell’ente pubblico di vigilanza (USL) attestante l’obbligatorietà alla esecuzione degli investimenti;
5. copia fatture acquisto beni di cui all’intervento agevolativo, non anteriore di 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda all’Ente.
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati al Fondo Sostegno al Reddito entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE

Contributo a fondo perduto finalizzato alla conferma dell’apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in seguito al raggiungimento della qualifica.

Entità dell’intervento: Euro 1.000,00=

• Modalità di erogazione: Euro 500,00 all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e Euro 500,00 al raggiungimento del sesto mese di anzianità nella nuova qualifica (da riproporzionare in caso di part time). La prestazione è erogata a condizione che nei sei mesi precedenti non siano stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ;

• Documentazione per il rimborso:

1. domanda all’Ente sul Mod. 28;
2. copia della busta paga del mese in cui l’apprendista passa in qualifica e quella del 7° mese successivo.br>
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati all’Ente entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.

A) Sostegno al Reddito (Art. 14).
B) Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 22)
C) Formazione (Art. 23)
D) Sostegno all’occupazione (Art. 27)
Il Fondo viene alimentato da un contributo dell’0,60% sul monte salari lordo; di cui l’0.40% a carico dell’azienda e lo 0,20% a carico dei lavoratori dipendenti.
Nel caso di ricorso al Fondo Sostegno al Reddito, le aziende verseranno un contributo addizionale pari a:

> 6% nei casi di sospensione di cui all’art.14 lettere C. D. E.
> 3% nei casi di sospensione di cui all’art.14 lettere A1. A2. B. F.

L’addizionale viene calcolata sul monte complessivo delle prestazioni.

• La quota di contributo dello 0,40 % (0,20 % imprese + 0,20 % dipendenti) e il contributo addizionale saranno destinati agli interventi in sostegno del reddito dei lavoratori.
• La quota di contributo dello 0,20 % sarà destinato agli interventi in sostegno delle imprese artigiane
Le prestazioni di cui al precedente articolo 11 decorrono successivamente trascorso il periodo di carenza di 3 mesi dalla data di iscrizione. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedono nuovamente l’iscrizione all’Ente.
Può essere richiesto nella misura di 80 ore nell’arco del mese e potrà essere integrato non contestualmente alla prestazione prevista ed erogata tramite FSBA/EBRET.

In applicazione dell’accordo sindacale 05/12/1990 e successive modifiche ed integrazioni (accordi sindacali 30/09/1993 e 27/11/1994 e del 10/03/2010) le aziende, in caso debbano ridurre, sospendere in tutto o in parte la propria attività, possono chiedere l’intervento del fondo sostegno al reddito il quale, nei casi di interruzione dell’attività produttiva, interviene come segue (cause integrabili):

a1) - Eventi atmosferici che coinvolgano imprese aventi sede fissa e che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell’attività;
a2) - Eventi atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio ecc.) che impediscano di svolgere la propria mansione ai lavoratori impiegati in cantieri esterni alla sede dell’azienda e impossibilitati a svolgere altra attività lavorativa all’interno.
b) - interruzione dell'erogazione delle Fonti Energetiche causata da fattori e soggetti esterni all’impresa;
c) - mancanza di Lavoro;
d) - riconversioni derivanti da ristrutturazioni aziendali e processi di innovazioni tecnologica interni all’impresa;
e) - sospensioni derivanti da interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui singoli luoghi di lavoro;
f) - gravi calamità (es. incendio, sisma, allagamento, ecc.).
• Integrazione dell’80% della retribuzione lorda, normalmente corrisposta, per un periodo massimo di 9 settimane ad azienda nell’arco dei 12 mesi precedenti.
• Tale limite è esteso a 13 settimane ad azienda nell’arco dei 12 mesi precedenti, nella ipotesi in cui l’azienda, nell’anno solare precedente, non abbia fatto ricorso all’intervento del FSR.
• Il periodo massimo di intervento (9 o 13 settimane) va calcolato nei dodici mesi precedenti ed esso sarà autorizzato per il numero delle settimane e/o giorni costituenti la differenza tra le 9/13 settimane e quanto già goduto nei 12 mesi precedenti.
• Nei casi di grave crisi settoriale, non legata a fenomeni stagionali o ciclici, di riconversione, di gravi calamità – eccezionalmente - l’intervento può essere esteso fino a 26 settimane ad azienda, su parere della Commissione Sostegno al Reddito.
• Per eventi atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio, etc.) che impediscano di svolgere la propria mansione ai lavoratori impiegati in cantieri esterni alla sede dell’azienda e impossibilitati a svolgere altra attività lavorativa all’interno, l’intervento è limitato a 2 settimane ad azienda, nell’arco dei 12 mesi precedenti.
Per le aziende di nuova iscrizione, nel caso faccia ricorso al FSR nei primi 12 mesi, saranno autorizzati interventi in dodicesimi e l’eventuale periodo di carenza iniziale (3 mesi) è considerato utile ai fini di tale calcolo.
Per i periodi di intervento (sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa) i lavoratori matureranno i ratei (13° e 14° se spettante) per intero. I ratei verranno corrisposti direttamente dall’azienda nei periodi contrattualmente stabiliti.
Prima di attivare la procedura per il ricorso al Sostegno al Reddito o, al massimo, entro il primo giorno di sospensione, la ditta deve darne comunicazione (anche a mezzo fax, mail info@cia.si.it, pec: ciasiena@legamail.it) all'Ente medesimo (Mod. 20/1).
Le prestazioni in favore dei lavoratori dipendenti, dovranno essere erogate dall’azienda dopo aver ottenuto regolare autorizzazione.

Le richieste di autorizzazione, formulate su apposito stampato (Mod. 20/3), dovranno pervenire all’Ente, a pena di decadenza, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di inizio dell’evento correlate da:

- verbale d’accordo sindacale (Mod. 20/2) redatto tra l’azienda ed il sindacato dei lavoratori da cui risulti il motivo per cu i si fa ricorso al Sostegno al Reddito, il numero dei dipendenti ed il periodo e/o i giorni per cui si richiede l’intervento. In tale atto deve altresì risultare se al 31 Dicembre dell’anno precedente alla richiesta di intervento risultassero ferie non godute, che dovranno necessariamente essere utilizzate prima di attivare l’intervento del Sostegno al Reddito, salvo eventi atmosferici e gravi calamità.
- copia del libro presenze ove siano evidenziate le settimane e/o i giorni di assenza a causa del verificarsi dell’evento.
La Commissione del Sostegno al Reddito all’uopo preposta, esamina le pratiche ed autorizza l’intervento per il periodo e/o giorni richiesti al netto delle eventuali ferie non godute dell’anno precedente, risultanti dal verbale sindacale allegato alla richiesta di intervento e a condizione che:

- il lavoratore sia iscritto all’Ente;
- la pratica e la relativa documentazione e le motivazioni siano ritenute complete ed idonee. Avverso le decisioni della Commissione del Sostegno al Reddito è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa Integrazione Assistenza da presentarsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di diniego.
La richiesta di rimborso delle prestazioni redatte su appositi moduli (Mod. 20/4) deve essere presentata all’Ente entro 90 giorni dall’inizio del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l’autorizzazione corredata: dalle copie delle buste paga dei lavoratori ove sia evidenziato l’importo delle prestazioni erogate; dalla copia del DM/10 INPS quietanzato relativo al mese in cui sono stati pagati i contributi sulle prestazioni.
Il diritto al rimborso decade se richiesto oltre il termine di cui al primo capoverso del presente articolo.
Esaminate le richieste di rimborso, riscontrata la loro regolarità formale e sostanziale, le pone in liquidazione provvedendo a maggiorare gli importi dovuti per le mensilità aggiuntive ( 13° e 14° se spettante), detraendo quanto dovuto dall’azienda stessa per il contributo addizionale ai sensi dell’art. 12, rimborsando il 60% dei contributi Inps a carico dell’azienda gravanti sulle prestazioni del Fondo concesse ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 14 e del rateo (13^ e 14^ e spettante) maturato nei periodi di intervento.
L’autorizzazione è valida a condizione che vi sia la ripresa produttiva per un periodo non inferiore a trenta giorni per tutto il personale in forza all’inizio del periodo di sospensione; in caso contrario o qualora le richieste risultassero in tutto o in parte inesatte o infondate l’autorizzazione già concessa sarà revocata. In tal caso l’azienda è tenuta a restituire quanto eventualmente ricevuto.
Il Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dell’impresa nei sottoelencati casi mediante concessione di contributi.

a) Consulenze aziendali
b) Interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro;

Consulenze aziendali;

Il contributo erogato ad ogni singola impresa viene fissato nella misura del 25% del costo sostenuto con un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 2.600,00 annui. Le spese di importo inferiore a Euro 800,00 non sono ammesse a contributo.
- se l'intervento riguarda la certificazione di sistemi di qualità secondo le norme UNI EN ISO serie 9001 e UNI EN ISO serie 14.001, 45001 e altre certificazioni di sistemi di gestione aziendale vengono ammessi a contributo i costi relativi alla consulenza ed i costi sostenuti per l'ottenimento del certificato di qualità, a certificazione ottenuta;
- se l'intervento riguarda la riqualificazione aziendale, vengono ammessi a contributo i costi relativi alla consulenza ed all'eventuale costo sostenuto per l'ottenimento dei relativi attestati da Società autorizzate (SOA).
Il contributo viene concesso quindi esclusivamente per il rilascio della certificazione e non per il mantenimento, né per l’implementazione della medesima.

• Documentazione per il rimborso:

1. domanda al Fondo Sostegno al Reddito sul Mod. 24;
2. copia della fattura del consulente riportante analiticamente il tipo di consulenza eseguita e copia dello studio ricevuto.
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati all’Ente entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.

Interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;

• Intervento agevolativo: le agevolazioni possono essere ottenute a fronte di investimenti che per la loro natura siano destinate esclusivamente alla finalità di bonifica ambientale ed in genere per il miglioramento e la salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro.
• Il contributo viene fissato nella misura del 10% del costo sostenuto con un minimo di Euro 260,00 ed un massimo di Euro 1.300,00 annui. Le spese di importo inferiore a Euro 2.600,00 non sono ammesse a contributo.

• Documentazione per il rimborso:

1. domanda all’Ente sul Mod. 23
2. copia del certificato della Camera di Commercio di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda al Fondo Sostegno al Reddito;
3. relazione dell’imprenditore attinente la necessità e/o opportunità dell’esecuzione dell’investimento;
4. copia delle prescrizioni (se esiste) dell’ente pubblico di vigilanza (USL) attestante l’obbligatorietà alla esecuzione degli investimenti;
5. copia fatture acquisto beni di cui all’intervento agevolativo, non anteriore di 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda all’Ente.
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati al Fondo Sostegno al Reddito entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.
Contributo a fondo perduto finalizzato alla conferma dell’apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in seguito al raggiungimento della qualifica.

Entità dell’intervento: Euro 1.000,00=

• Modalità di erogazione: Euro 500,00 all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e Euro 500,00 al raggiungimento del sesto mese di anzianità nella nuova qualifica (da riproporzionare in caso di part time). La prestazione è erogata a condizione che nei sei mesi precedenti non siano stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ;

• Documentazione per il rimborso:

1. domanda all’Ente sul Mod. 28;
2. copia della busta paga del mese in cui l’apprendista passa in qualifica e quella del 7° mese successivo.br>
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati all’Ente entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.
PRESTAZIONI FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

A) Sostegno al Reddito (Art. 14).
B) Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 22)
C) Formazione (Art. 23)
D) Sostegno all’occupazione (Art. 27)

CONTRIBUTI DOVUTI

Il Fondo viene alimentato da un contributo dell’0,60% sul monte salari lordo; di cui l’0.40% a carico dell’azienda e lo 0,20% a carico dei lavoratori dipendenti.
Nel caso di ricorso al Fondo Sostegno al Reddito, le aziende verseranno un contributo addizionale pari a:

> 6% nei casi di sospensione di cui all’art.14 lettere C. D. E.
> 3% nei casi di sospensione di cui all’art.14 lettere A1. A2. B. F.

L’addizionale viene calcolata sul monte complessivo delle prestazioni.

• La quota di contributo dello 0,40 % (0,20 % imprese + 0,20 % dipendenti) e il contributo addizionale saranno destinati agli interventi in sostegno del reddito dei lavoratori.
• La quota di contributo dello 0,20 % sarà destinato agli interventi in sostegno delle imprese artigiane

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di cui al precedente articolo 11 decorrono successivamente trascorso il periodo di carenza di 3 mesi dalla data di iscrizione. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedono nuovamente l’iscrizione all’Ente.

SOSTEGNO AL REDDITO

Può essere richiesto nella misura di 80 ore nell’arco del mese e potrà essere integrato non contestualmente alla prestazione prevista ed erogata tramite FSBA/EBRET.

In applicazione dell’accordo sindacale 05/12/1990 e successive modifiche ed integrazioni (accordi sindacali 30/09/1993 e 27/11/1994 e del 10/03/2010) le aziende, in caso debbano ridurre, sospendere in tutto o in parte la propria attività, possono chiedere l’intervento del fondo sostegno al reddito il quale, nei casi di interruzione dell’attività produttiva, interviene come segue (cause integrabili):

a1) - Eventi atmosferici che coinvolgano imprese aventi sede fissa e che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell’attività;
a2) - Eventi atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio ecc.) che impediscano di svolgere la propria mansione ai lavoratori impiegati in cantieri esterni alla sede dell’azienda e impossibilitati a svolgere altra attività lavorativa all’interno.
b) - interruzione dell'erogazione delle Fonti Energetiche causata da fattori e soggetti esterni all’impresa;
c) - mancanza di Lavoro;
d) - riconversioni derivanti da ristrutturazioni aziendali e processi di innovazioni tecnologica interni all’impresa;
e) - sospensioni derivanti da interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui singoli luoghi di lavoro;
f) - gravi calamità (es. incendio, sisma, allagamento, ecc.).

INTERVENTO

• Integrazione dell’80% della retribuzione lorda, normalmente corrisposta, per un periodo massimo di 9 settimane ad azienda nell’arco dei 12 mesi precedenti.
• Tale limite è esteso a 13 settimane ad azienda nell’arco dei 12 mesi precedenti, nella ipotesi in cui l’azienda, nell’anno solare precedente, non abbia fatto ricorso all’intervento del FSR.
• Il periodo massimo di intervento (9 o 13 settimane) va calcolato nei dodici mesi precedenti ed esso sarà autorizzato per il numero delle settimane e/o giorni costituenti la differenza tra le 9/13 settimane e quanto già goduto nei 12 mesi precedenti.
• Nei casi di grave crisi settoriale, non legata a fenomeni stagionali o ciclici, di riconversione, di gravi calamità – eccezionalmente - l’intervento può essere esteso fino a 26 settimane ad azienda, su parere della Commissione Sostegno al Reddito.
• Per eventi atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio, etc.) che impediscano di svolgere la propria mansione ai lavoratori impiegati in cantieri esterni alla sede dell’azienda e impossibilitati a svolgere altra attività lavorativa all’interno, l’intervento è limitato a 2 settimane ad azienda, nell’arco dei 12 mesi precedenti.

RICHIESTA DI INTERVENTO NEL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE AL SOSTEGNO AL REDDITO

Per le aziende di nuova iscrizione, nel caso faccia ricorso al FSR nei primi 12 mesi, saranno autorizzati interventi in dodicesimi e l’eventuale periodo di carenza iniziale (3 mesi) è considerato utile ai fini di tale calcolo.

RATEI 13° E 14° MENSILITÀ

Per i periodi di intervento (sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa) i lavoratori matureranno i ratei (13° e 14° se spettante) per intero. I ratei verranno corrisposti direttamente dall’azienda nei periodi contrattualmente stabiliti.

PROCEDURA PER OTTENERE L’INTERVENTO DEL SOSTEGNO AL REDDITO ED IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 14

Prima di attivare la procedura per il ricorso al Sostegno al Reddito o, al massimo, entro il primo giorno di sospensione, la ditta deve darne comunicazione (anche a mezzo fax, mail info@cia.si.it, pec: ciasiena@legamail.it) all'Ente medesimo (Mod. 20/1).
Le prestazioni in favore dei lavoratori dipendenti, dovranno essere erogate dall’azienda dopo aver ottenuto regolare autorizzazione.

Le richieste di autorizzazione, formulate su apposito stampato (Mod. 20/3), dovranno pervenire all’Ente, a pena di decadenza, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di inizio dell’evento correlate da:

- verbale d’accordo sindacale (Mod. 20/2) redatto tra l’azienda ed il sindacato dei lavoratori da cui risulti il motivo per cu i si fa ricorso al Sostegno al Reddito, il numero dei dipendenti ed il periodo e/o i giorni per cui si richiede l’intervento. In tale atto deve altresì risultare se al 31 Dicembre dell’anno precedente alla richiesta di intervento risultassero ferie non godute, che dovranno necessariamente essere utilizzate prima di attivare l’intervento del Sostegno al Reddito, salvo eventi atmosferici e gravi calamità.
- copia del libro presenze ove siano evidenziate le settimane e/o i giorni di assenza a causa del verificarsi dell’evento.

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

La Commissione del Sostegno al Reddito all’uopo preposta, esamina le pratiche ed autorizza l’intervento per il periodo e/o giorni richiesti al netto delle eventuali ferie non godute dell’anno precedente, risultanti dal verbale sindacale allegato alla richiesta di intervento e a condizione che:

- il lavoratore sia iscritto all’Ente;
- la pratica e la relativa documentazione e le motivazioni siano ritenute complete ed idonee. Avverso le decisioni della Commissione del Sostegno al Reddito è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa Integrazione Assistenza da presentarsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di diniego.

RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI EROGATE DALLE AZIENDE

La richiesta di rimborso delle prestazioni redatte su appositi moduli (Mod. 20/4) deve essere presentata all’Ente entro 90 giorni dall’inizio del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l’autorizzazione corredata: dalle copie delle buste paga dei lavoratori ove sia evidenziato l’importo delle prestazioni erogate; dalla copia del DM/10 INPS quietanzato relativo al mese in cui sono stati pagati i contributi sulle prestazioni.
Il diritto al rimborso decade se richiesto oltre il termine di cui al primo capoverso del presente articolo.

LIQUIDAZIONE DELLE PRATICHE DI RIMBORSO

Esaminate le richieste di rimborso, riscontrata la loro regolarità formale e sostanziale, le pone in liquidazione provvedendo a maggiorare gli importi dovuti per le mensilità aggiuntive ( 13° e 14° se spettante), detraendo quanto dovuto dall’azienda stessa per il contributo addizionale ai sensi dell’art. 12, rimborsando il 60% dei contributi Inps a carico dell’azienda gravanti sulle prestazioni del Fondo concesse ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 14 e del rateo (13^ e 14^ e spettante) maturato nei periodi di intervento.
L’autorizzazione è valida a condizione che vi sia la ripresa produttiva per un periodo non inferiore a trenta giorni per tutto il personale in forza all’inizio del periodo di sospensione; in caso contrario o qualora le richieste risultassero in tutto o in parte inesatte o infondate l’autorizzazione già concessa sarà revocata. In tal caso l’azienda è tenuta a restituire quanto eventualmente ricevuto.

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dell’impresa nei sottoelencati casi mediante concessione di contributi.

a) Consulenze aziendali
b) Interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro;

Consulenze aziendali;

Il contributo erogato ad ogni singola impresa viene fissato nella misura del 25% del costo sostenuto con un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 2.600,00 annui. Le spese di importo inferiore a Euro 800,00 non sono ammesse a contributo.
- se l'intervento riguarda la certificazione di sistemi di qualità secondo le norme UNI EN ISO serie 9001 e UNI EN ISO serie 14.001, 45001 e altre certificazioni di sistemi di gestione aziendale vengono ammessi a contributo i costi relativi alla consulenza ed i costi sostenuti per l'ottenimento del certificato di qualità, a certificazione ottenuta;
- se l'intervento riguarda la riqualificazione aziendale, vengono ammessi a contributo i costi relativi alla consulenza ed all'eventuale costo sostenuto per l'ottenimento dei relativi attestati da Società autorizzate (SOA).
Il contributo viene concesso quindi esclusivamente per il rilascio della certificazione e non per il mantenimento, né per l’implementazione della medesima.

• Documentazione per il rimborso:

1. domanda al Fondo Sostegno al Reddito sul Mod. 24;
2. copia della fattura del consulente riportante analiticamente il tipo di consulenza eseguita e copia dello studio ricevuto.
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati all’Ente entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.

Interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;

• Intervento agevolativo: le agevolazioni possono essere ottenute a fronte di investimenti che per la loro natura siano destinate esclusivamente alla finalità di bonifica ambientale ed in genere per il miglioramento e la salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro.
• Il contributo viene fissato nella misura del 10% del costo sostenuto con un minimo di Euro 260,00 ed un massimo di Euro 1.300,00 annui. Le spese di importo inferiore a Euro 2.600,00 non sono ammesse a contributo.

• Documentazione per il rimborso:

1. domanda all’Ente sul Mod. 23
2. copia del certificato della Camera di Commercio di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda al Fondo Sostegno al Reddito;
3. relazione dell’imprenditore attinente la necessità e/o opportunità dell’esecuzione dell’investimento;
4. copia delle prescrizioni (se esiste) dell’ente pubblico di vigilanza (USL) attestante l’obbligatorietà alla esecuzione degli investimenti;
5. copia fatture acquisto beni di cui all’intervento agevolativo, non anteriore di 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda all’Ente.
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati al Fondo Sostegno al Reddito entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE

Contributo a fondo perduto finalizzato alla conferma dell’apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in seguito al raggiungimento della qualifica.

Entità dell’intervento: Euro 1.000,00=

• Modalità di erogazione: Euro 500,00 all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e Euro 500,00 al raggiungimento del sesto mese di anzianità nella nuova qualifica (da riproporzionare in caso di part time). La prestazione è erogata a condizione che nei sei mesi precedenti non siano stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ;

• Documentazione per il rimborso:

1. domanda all’Ente sul Mod. 28;
2. copia della busta paga del mese in cui l’apprendista passa in qualifica e quella del 7° mese successivo.br>
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati all’Ente entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.

A) Sostegno al Reddito (Art. 14).
B) Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 22)
C) Formazione (Art. 23)
D) Sostegno all’occupazione (Art. 27)
Il Fondo viene alimentato da un contributo dell’0,60% sul monte salari lordo; di cui l’0.40% a carico dell’azienda e lo 0,20% a carico dei lavoratori dipendenti.
Nel caso di ricorso al Fondo Sostegno al Reddito, le aziende verseranno un contributo addizionale pari a:

> 6% nei casi di sospensione di cui all’art.14 lettere C. D. E.
> 3% nei casi di sospensione di cui all’art.14 lettere A1. A2. B. F.

L’addizionale viene calcolata sul monte complessivo delle prestazioni.

• La quota di contributo dello 0,40 % (0,20 % imprese + 0,20 % dipendenti) e il contributo addizionale saranno destinati agli interventi in sostegno del reddito dei lavoratori.
• La quota di contributo dello 0,20 % sarà destinato agli interventi in sostegno delle imprese artigiane
Le prestazioni di cui al precedente articolo 11 decorrono successivamente trascorso il periodo di carenza di 3 mesi dalla data di iscrizione. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedono nuovamente l’iscrizione all’Ente.
Può essere richiesto nella misura di 80 ore nell’arco del mese e potrà essere integrato non contestualmente alla prestazione prevista ed erogata tramite FSBA/EBRET.

In applicazione dell’accordo sindacale 05/12/1990 e successive modifiche ed integrazioni (accordi sindacali 30/09/1993 e 27/11/1994 e del 10/03/2010) le aziende, in caso debbano ridurre, sospendere in tutto o in parte la propria attività, possono chiedere l’intervento del fondo sostegno al reddito il quale, nei casi di interruzione dell’attività produttiva, interviene come segue (cause integrabili):

a1) - Eventi atmosferici che coinvolgano imprese aventi sede fissa e che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell’attività;
a2) - Eventi atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio ecc.) che impediscano di svolgere la propria mansione ai lavoratori impiegati in cantieri esterni alla sede dell’azienda e impossibilitati a svolgere altra attività lavorativa all’interno.
b) - interruzione dell'erogazione delle Fonti Energetiche causata da fattori e soggetti esterni all’impresa;
c) - mancanza di Lavoro;
d) - riconversioni derivanti da ristrutturazioni aziendali e processi di innovazioni tecnologica interni all’impresa;
e) - sospensioni derivanti da interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui singoli luoghi di lavoro;
f) - gravi calamità (es. incendio, sisma, allagamento, ecc.).
• Integrazione dell’80% della retribuzione lorda, normalmente corrisposta, per un periodo massimo di 9 settimane ad azienda nell’arco dei 12 mesi precedenti.
• Tale limite è esteso a 13 settimane ad azienda nell’arco dei 12 mesi precedenti, nella ipotesi in cui l’azienda, nell’anno solare precedente, non abbia fatto ricorso all’intervento del FSR.
• Il periodo massimo di intervento (9 o 13 settimane) va calcolato nei dodici mesi precedenti ed esso sarà autorizzato per il numero delle settimane e/o giorni costituenti la differenza tra le 9/13 settimane e quanto già goduto nei 12 mesi precedenti.
• Nei casi di grave crisi settoriale, non legata a fenomeni stagionali o ciclici, di riconversione, di gravi calamità – eccezionalmente - l’intervento può essere esteso fino a 26 settimane ad azienda, su parere della Commissione Sostegno al Reddito.
• Per eventi atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio, etc.) che impediscano di svolgere la propria mansione ai lavoratori impiegati in cantieri esterni alla sede dell’azienda e impossibilitati a svolgere altra attività lavorativa all’interno, l’intervento è limitato a 2 settimane ad azienda, nell’arco dei 12 mesi precedenti.
Per le aziende di nuova iscrizione, nel caso faccia ricorso al FSR nei primi 12 mesi, saranno autorizzati interventi in dodicesimi e l’eventuale periodo di carenza iniziale (3 mesi) è considerato utile ai fini di tale calcolo.
Per i periodi di intervento (sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa) i lavoratori matureranno i ratei (13° e 14° se spettante) per intero. I ratei verranno corrisposti direttamente dall’azienda nei periodi contrattualmente stabiliti.
Prima di attivare la procedura per il ricorso al Sostegno al Reddito o, al massimo, entro il primo giorno di sospensione, la ditta deve darne comunicazione (anche a mezzo fax, mail info@cia.si.it, pec: ciasiena@legamail.it) all'Ente medesimo (Mod. 20/1).
Le prestazioni in favore dei lavoratori dipendenti, dovranno essere erogate dall’azienda dopo aver ottenuto regolare autorizzazione.

Le richieste di autorizzazione, formulate su apposito stampato (Mod. 20/3), dovranno pervenire all’Ente, a pena di decadenza, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di inizio dell’evento correlate da:

- verbale d’accordo sindacale (Mod. 20/2) redatto tra l’azienda ed il sindacato dei lavoratori da cui risulti il motivo per cu i si fa ricorso al Sostegno al Reddito, il numero dei dipendenti ed il periodo e/o i giorni per cui si richiede l’intervento. In tale atto deve altresì risultare se al 31 Dicembre dell’anno precedente alla richiesta di intervento risultassero ferie non godute, che dovranno necessariamente essere utilizzate prima di attivare l’intervento del Sostegno al Reddito, salvo eventi atmosferici e gravi calamità.
- copia del libro presenze ove siano evidenziate le settimane e/o i giorni di assenza a causa del verificarsi dell’evento.
La Commissione del Sostegno al Reddito all’uopo preposta, esamina le pratiche ed autorizza l’intervento per il periodo e/o giorni richiesti al netto delle eventuali ferie non godute dell’anno precedente, risultanti dal verbale sindacale allegato alla richiesta di intervento e a condizione che:

- il lavoratore sia iscritto all’Ente;
- la pratica e la relativa documentazione e le motivazioni siano ritenute complete ed idonee. Avverso le decisioni della Commissione del Sostegno al Reddito è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa Integrazione Assistenza da presentarsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di diniego.
La richiesta di rimborso delle prestazioni redatte su appositi moduli (Mod. 20/4) deve essere presentata all’Ente entro 90 giorni dall’inizio del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l’autorizzazione corredata: dalle copie delle buste paga dei lavoratori ove sia evidenziato l’importo delle prestazioni erogate; dalla copia del DM/10 INPS quietanzato relativo al mese in cui sono stati pagati i contributi sulle prestazioni.
Il diritto al rimborso decade se richiesto oltre il termine di cui al primo capoverso del presente articolo.
Esaminate le richieste di rimborso, riscontrata la loro regolarità formale e sostanziale, le pone in liquidazione provvedendo a maggiorare gli importi dovuti per le mensilità aggiuntive ( 13° e 14° se spettante), detraendo quanto dovuto dall’azienda stessa per il contributo addizionale ai sensi dell’art. 12, rimborsando il 60% dei contributi Inps a carico dell’azienda gravanti sulle prestazioni del Fondo concesse ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 14 e del rateo (13^ e 14^ e spettante) maturato nei periodi di intervento.
L’autorizzazione è valida a condizione che vi sia la ripresa produttiva per un periodo non inferiore a trenta giorni per tutto il personale in forza all’inizio del periodo di sospensione; in caso contrario o qualora le richieste risultassero in tutto o in parte inesatte o infondate l’autorizzazione già concessa sarà revocata. In tal caso l’azienda è tenuta a restituire quanto eventualmente ricevuto.
Il Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dell’impresa nei sottoelencati casi mediante concessione di contributi.

a) Consulenze aziendali
b) Interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro;

Consulenze aziendali;

Il contributo erogato ad ogni singola impresa viene fissato nella misura del 25% del costo sostenuto con un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 2.600,00 annui. Le spese di importo inferiore a Euro 800,00 non sono ammesse a contributo.
- se l'intervento riguarda la certificazione di sistemi di qualità secondo le norme UNI EN ISO serie 9001 e UNI EN ISO serie 14.001, 45001 e altre certificazioni di sistemi di gestione aziendale vengono ammessi a contributo i costi relativi alla consulenza ed i costi sostenuti per l'ottenimento del certificato di qualità, a certificazione ottenuta;
- se l'intervento riguarda la riqualificazione aziendale, vengono ammessi a contributo i costi relativi alla consulenza ed all'eventuale costo sostenuto per l'ottenimento dei relativi attestati da Società autorizzate (SOA).
Il contributo viene concesso quindi esclusivamente per il rilascio della certificazione e non per il mantenimento, né per l’implementazione della medesima.

• Documentazione per il rimborso:

1. domanda al Fondo Sostegno al Reddito sul Mod. 24;
2. copia della fattura del consulente riportante analiticamente il tipo di consulenza eseguita e copia dello studio ricevuto.
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati all’Ente entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.

Interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;

• Intervento agevolativo: le agevolazioni possono essere ottenute a fronte di investimenti che per la loro natura siano destinate esclusivamente alla finalità di bonifica ambientale ed in genere per il miglioramento e la salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro.
• Il contributo viene fissato nella misura del 10% del costo sostenuto con un minimo di Euro 260,00 ed un massimo di Euro 1.300,00 annui. Le spese di importo inferiore a Euro 2.600,00 non sono ammesse a contributo.

• Documentazione per il rimborso:

1. domanda all’Ente sul Mod. 23
2. copia del certificato della Camera di Commercio di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda al Fondo Sostegno al Reddito;
3. relazione dell’imprenditore attinente la necessità e/o opportunità dell’esecuzione dell’investimento;
4. copia delle prescrizioni (se esiste) dell’ente pubblico di vigilanza (USL) attestante l’obbligatorietà alla esecuzione degli investimenti;
5. copia fatture acquisto beni di cui all’intervento agevolativo, non anteriore di 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda all’Ente.
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati al Fondo Sostegno al Reddito entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.
Contributo a fondo perduto finalizzato alla conferma dell’apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in seguito al raggiungimento della qualifica.

Entità dell’intervento: Euro 1.000,00=

• Modalità di erogazione: Euro 500,00 all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e Euro 500,00 al raggiungimento del sesto mese di anzianità nella nuova qualifica (da riproporzionare in caso di part time). La prestazione è erogata a condizione che nei sei mesi precedenti non siano stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ;

• Documentazione per il rimborso:

1. domanda all’Ente sul Mod. 28;
2. copia della busta paga del mese in cui l’apprendista passa in qualifica e quella del 7° mese successivo.br>
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati all’Ente entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.

FORMAZIONE

Rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione ai corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

Maggiori informazioni..

OPTA

Commissione Bilaterale Paritetica per i problemi di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori (Art. 51 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81).

Maggiori informazioni..
C.F.: 80001940529
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